Studio di Consulenza del Lavoro

Contratto di soccida: le implicazioni sulla gestione contributiva delle parti

Forniti chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione dell’istituto (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 94).

L’INPS, con la circolare in commento, ha fornito l’inquadramento degli effetti previdenziali derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida.

In particolare, tale contratto di cui agli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, in uso nel settore agricolo, è finalizzato alla gestione condivisa dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione di capitale e lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le specificità delle imprese zootecniche.

Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del D.Lgs. n. 102/2005.

In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.

Nella disciplina codicistica sono previste tre tipologie di soccida:

– la soccida semplice (articolo 2171 del Codice civile);

– la soccida parziaria (articolo 2182 del Codice civile);

– la soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186 del codice civile).

Inoltre, nella circolare viene anche descritta una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica, ovvero la soccida monetizzata.

L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

In particolare, la circolare fornisce criteri utili a definire:

– la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante;
– la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni contributive, da parte delle cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate.

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